SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N.255 DEL 23/05/16

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SICUREZZA SUL LAVORO: KNOW YOUR RIGHTS! – NEWSLETTER N.255 DEL 23/05/16

 

INDICE

  • Oneri e costi per la necessità di DPI specifici per motivi di salute
  • Thyssen-Krupp: la Cassazione conferma le condanne per i sei imputati
  • Rifiuto od omissione d’atti di ufficio: le differenze
  • Voucher lavoro: opportunità o nuova frontiera dello sfruttamento?
  • Le regole vitali per chi lavora su tetti e facciate
  • Sul principio della massima sicurezza tecnologica fattibile

 

Invito ancora tutti i compagni della mia mailing list che riceveranno queste notizie a diffonderle in tutti i modi.

La diffusione è gradita e necessaria. L’obiettivo è quello di diffondere il più possibile la cultura della salute e della sicurezza e la consapevolezza dei diritti dei lavoratori a tale proposito.

L’unica preghiera, per gli articoli firmati da me, è quella di citare la fonte.

 

Marco Spezia

ingegnere e tecnico della salute e della sicurezza sul lavoro

Progetto “Sicurezza sul Lavoro! Know Your Rights”

Medicina Democratica – Movimento di lotta per la salute onlus

sp-mail@libero.it

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007166866156

 

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ONERI E COSTI PER LA NECESSITA’ DI DPI SPECIFICI PER MOTIVI DI SALUTE

LE CONSULENZE DI SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! – N.75

 

Come sapete, uno degli obiettivi del progetto SICUREZZA – KNOW YOUR RIGHTS! è anche quello di fornire consulenze gratuite a tutti coloro che ne fanno richiesta, su tematiche relative a salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Da quando è nato il progetto ho ricevuto decine di richieste e devo dire che per me è stato motivo di orgoglio poter contribuire con le mie risposte a fare chiarezza sui diritti dei lavoratori.

Mi sembra doveroso condividere con tutti quelli che hanno la pazienza di leggere le mie newsletters, queste consulenze.

Esse trattano di argomenti vari sulla materia e possono costituire un’utile fonte di informazione per tutti coloro che hanno a che fare con casi simili o analoghi.

Ovviamente per evidenti motivi di riservatezza ometterò il nome delle persone che mi hanno chiesto chiarimenti e delle aziende coinvolte.

Marco Spezia

 

 

QUESITO

 

Caro Marco,

la cooperativa dove lavoro ha fornito scarpe antiscivolo e antinfortunistiche agli operatori di una struttura per disabili, ma alcuni operatori hanno difficoltà a calzarle per problemi di conformazione del piede e di salute e hanno chiesto di poter avere altri modelli che possano tollerare.

La cooperativa ha fatto una circolare che dice che le persone che hanno rifiutato la fornitura delle scarpe antiscivolo devono presentare una certificazione medica da parte di uno specialista ortopedico che motivi la non utilizzabilità delle scarpe normalmente fornite.

In tal caso l’operatore potrà acquistare personalmente le scarpe adatte alle sue esigenze, purché nel rispetto della normativa UNI EN 347 e con marcatura CE.

La cooperativa rimborserà l’equivalente del costo delle scarpe antiscivolo normalmente acquistate per il servizio (circa 20 euro) al lavoratore che, a sua volta, dovrà presentare documentazione dell’avvenuto acquisto con fattura intestata al lavoratore delle scarpe per lui adatte.

Ti pare normale che per avere le scarpe adatte al costo di 20 euro il lavoratore debba spendere per la visita ortopedica molto di più del costo delle scarpe?

Vorremmo rispondere alla cooperativa che per la dotazione di DPI si deve tener conto delle problematiche individuali, ci dai qualche suggerimento normativo?

Grazie
 

RISPOSTA

 

Ciao,

la cooperativa sta sbagliando tutto, evidentemente in cattiva fede e in maniera strumentale, per risparmiare soldi.

La normativa (il solito D.Lgs. 81/08, “Decreto”) dice tutt’altre cose.

 

Prima di entrare nel merito della domanda, mi permetto un’osservazione che dimostra anche l’incompetenza del RSPP della cooperativa o dei suoi consulenti.

La norma tecnica citata dalla cooperativa, la UNI EN 347, è stata ritirata, quindi non è più valida, dall’Ente Italiano di Normazione (UNI) addirittura nel 2008 e sostituita dalla norma UNI EN ISO 20347 “Dispositivi di protezione individuale – Calzature da lavoro” edizione del 2004. Quindi è materialmente impossibile oggi comprare scarpe che rispettino la normativa UNI EN 347, a meno che queste… non siano fondi di magazzino del 2008 (come forse quelle che fornisce la cooperativa…).

Vengo al merito della questione.

 

MISURE GENERALI DI TUTELA

 

Prima di entrare nell’ambito specifico della parte del Decreto che tratta di DPI, mi preme ricordare un principio fondamentale, che sta alla base di tutti i disposti legislativi del Decreto.

L’articolo 15, comma 2 del Decreto stabilisce tra le “Misure generali di tutela” che

Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori”.

E mi preme mettere in evidenza che in questo disposto il legislatore ha inserito, per darne particolare enfasi, l’inciso “in nessun caso”.

 

Quindi, qualunque sia l’evenienza o la causa che comporta oneri economici per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, questi oneri non possono essere mai a carico dei lavoratori stessi, ma sempre e soltanto dell’azienda.

 

CARATTERISTICHE ERGONOMICHE DEI DPI

 

In merito all’obbligo di fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), si applica quanto stabilito dall’articolo 77, comma 3 del Decreto:

Il datore di lavoro […] fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76”.

Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del datore di lavoro o del dirigente è sanzionato dall’articolo 87, comma 2 del Decreto con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400.

 

L’articolo 77, comma 3 non impone solo che il datore di lavoro debba fornire i DPI ai lavoratori (a titolo gratuito, come deriva dal citato articolo 15, comma 2 del Decreto), ma anche che questi debbano essere conformi all’articolo 76 del Decreto.

L’articolo 76 (che in forza di quello che stabilisce l’articolo 77, comma 3 costituisce un obbligo) stabilisce al comma 2, lettera c) che:

I DPI […] devono inoltre tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore”.

E’ indicativo che il legislatore abbia utilizzato il termine “del lavoratore” anziché quello “dei lavoratori”, in quanto ha voluto specificare che qualunque DPI deve tenere conto delle esigenze ergonomiche di ogni singolo lavoratore e non, in generale, della media o della maggior parte dei lavoratori.

Inoltre l’articolo 76, comma 2, lettera c) non specifica quali origini debbano avere le “esigenze ergonomiche” di cui devono tenere conto i DPI.

 

Pertanto i DPI da fornire a ogni singolo lavoratore devono tenere conto delle esigenze ergonomiche peculiari di ogni singolo lavoratore, sia che derivino da caratteristiche personali (ad esempio, in questo caso, il numero di scarpa o la forma del piede), sia che derivino da patologie professionali o meno.

 

Quindi secondo quanto sopra, è a totale carico dell’azienda (in quanto obbligo a lei imposto e in virtù del principio generale di cui all’articolo 15, comma 2 del Decreto) scegliere nella gamma di quelli disponibili sul mercato, quei DPI che si adattino alle esigenze ergonomiche del singolo lavoratore, qualunque siano i motivi che richiedono specifiche esigenze ergonomiche.

 

E’ ancora a totale carico dell’azienda, stabilire quali siano i motivi che creano tali esigenze e quali calzature devono essere adottate. E ciò deve essere fatto dall’unica figura aziendale a cui il Decreto dà ogni onere e responsabilità in merito alla verifica dell’idoneità fisica del lavoratore a svolgere una mansione lavorativa (che, in questo caso comporta l’uso di DPI): il medico competente.

 

LA SORVEGLIANZA SANITARIA SULL’UTILIZZO DEI DPI

 

Nell’ambito della sorveglianza sanitaria di idoneità alla mansione è obbligo del medico competente verificare se ogni lavoratore è idoneo a svolgere la mansione specifica alla quale è destinato. Tale verifica deve comprendere tutti i rischi specifici della mansione lavorativa ai fini di tutelare la salute del lavoratore. Nell’analisi dei rischi specifici della mansione rientrano anche la necessità di utilizzo di ogni tipologia di DPI.

 

A tale proposito vale quanto disposto come obbligo per il medico competente dall’articolo 25, comma 1, lettera b):

Il medico competente programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati”.

Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del medico competente è sanzionato dall’articolo 58, comma 1, lettera b) del Decreto con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 300 a 1.200 euro.

 

Tra i rischi specifici della mansione devono essere tenuti in considerazione anche quelli aggiuntivi a quelli della mansione derivanti dall’utilizzo dei DPI.

L’individuazione di quali siano tali fattori di rischio aggiuntivi derivanti dall’utilizzo dei DPI, è un obbligo a carico del datore di lavoro, ai sensi dell’articolo 77, comma 1, lettera b) del Decreto che impone che:

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI, individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi […] tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI”.

Anche in questo caso è indicativo che il legislatore abbia aggiunto il periodo “tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI”, in quanto è noto, da letteratura tecnica e scientifica, che alcuni DPI possono comportare fattori aggiuntivi di rischio a seguito del loro utilizzo (rischi che ovviamente devono essere inferiori a quelli da cui i DPI proteggono i lavoratori).

 

Pertanto, nell’ambito dell’obbligo generale di cui agli articoli 17, comma 1, lettera a), 28 e 29, il datore di lavoro deve inserire all’interno della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, anche quelli aggiuntivi derivanti dall’uso dei DPI.

A seguito dell’analisi di cui all’articolo 77, comma 1, lettera b) del Decreto, il datore di lavoro deve comunicare al medico competente quali siano i rischi aggiuntivi causati dai DPI da utilizzare, in maniera tale che il medico competente possa effettuare la sorveglianza sanitaria del lavoratore, anche in funzione di tali rischi aggiuntivi.

 

La sorveglianza sanitaria, eseguita dal medico competente secondo l’obbligo di cui all’articolo 25, comma 1, lettera b), deve essere effettuata dal medico stesso secondo quanto stabilito dall’articolo 41 del Decreto.

In particolare l’articolo 41, comma 4 del Decreto stabilisce che:

Le visite mediche […], a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente […]”.

E’ evidente da questo disposto che le visite mediche eseguite nell’ambito della sorveglianza sanitaria sono “a cura e spese del datore di lavoro” e che queste possono comprendere “esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente”.

 

Pertanto, in merito alla sorveglianza sanitaria relativa ai rischi aggiuntivi derivanti dall’uso del DPI, il medico competente stabilirà quali accertamenti fare eseguire, compresi “indagini diagnostiche” (quali ad esempio visite ortopediche). Tali accertamenti non possono essere a carico del lavoratore, ma solo ed esclusivamente dell’azienda, come chiaramente specificato dall’articolo 41, comma 4.

 

IL GIUDIZIO DI IDONEITA’ ALLA MANSIONE E LE PRESCRIZIONI

 

In esito alla sorveglianza sanitaria eseguita dal medico competente, anche in merito ai rischi aggiuntivi derivanti dall’utilizzo dei DPI, egli dovrà esprimere il giudizio di idoneità alla mansione per ogni singolo lavoratore, compreso il giudizio in merito alla possibilità di utilizzo dei DPI messi a disposizione dell’azienda, secondo quanto stabilito dall’articolo 41, comma 6:

Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche […], esprime uno dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

  1. a) idoneità;
  2. b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni;
  3. c) inidoneità temporanea;
  4. d) inidoneità permanente”.

 

Se il lavoratore, per motivi di natura patologica (temporanea o permanente) o di altra natura ha necessità di DPI specifici che siano compatibili alla patologia o alle caratteristiche fisiche accertate dal medico competente, anche sulla base di indagini diagnostiche mirate, il medico competente stesso dovrà esprimere un giudizio di idoneità con prescrizioni, le quali prescrizioni riguarderanno il tipo più idoneo di DPI da utilizzare, in funzione della patologia o delle caratteristiche accertate.

Il medico competente dovrà comunicare per iscritto al lavoratore e al datore di lavoro tale giudizio di idoneità con le prescrizioni del caso (ma non ovviamente l’eventuale patologia che le hanno definite), ai sensi dell’articolo 41, comma 6-bis del Decreto:

Nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 6 il medico competente esprime il proprio giudizio per iscritto dando copia del giudizio medesimo al lavoratore e al datore di lavoro”.

Il mancato adempimento di tale obbligo da parte del medico competente è sanzionato dall’articolo 58, comma 1, lettera e) del Decreto con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro.

 

A sua volta il datore di lavoro o il dirigente dovrà innanzitutto farsi carico, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, lettera bb) di:

vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità”.

Pertanto prima di adibire il lavoratore alla mansione che prevede l’utilizzo di DPI potenzialmente dannosi per la sua salute, il datore di lavoro o il dirigente lo dovrà sottoporre a specifica sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, per accertarne la possibilità senza danni di uso dei DPI necessari alla sua mansione.

 

Inoltre il datore di lavoro o il dirigente dovrà adottare le misure indicate dal medico competente in esito alla sorveglianza sanitaria (e quindi anche le relative prescrizioni), ai sensi di quanto disposto dall’articolo 42 del Decreto:

Il datore di lavoro, anche in considerazione di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 [Norme per il diritto al lavoro dei disabili], in relazione ai giudizi di cui all’articolo 41, comma 6, attua le misure indicate dal medico competente […]”.

Pertanto, ove l’esito della sorveglianza sanitaria preveda una prescrizione relativa all’utilizzo dei DPI con richiesta di utilizzo di DPI specifici e adeguati alle caratteristiche e alle patologie del lavoratore, il datore di lavoro o il dirigente si dovrà fare carico, a onere totale della azienda, di fornire al lavoratore i DPI adeguati, come da prescrizione del medico competente.

 

Come stabilito dall’articolo 15, comma 2, precedentemente citato, il costo degli specifici DPI necessari al lavoratore a fronte delle prescrizioni del medico competente conseguenti a caratteristiche o patologie particolari, dovranno essere a carico totale dell’azienda e non comportare nessun esborso da parte del lavoratore, nemmeno come differenza rispetto ai DPI di uso comune.

 

Se il medico competente nel suo giudizio di idoneità non tiene conto dei rischi aggiuntivi per la salute derivante dall’utilizzo dei DPI, oppure se dall’ultima visita di sorveglianza sanitaria subentrano situazioni (cambio del tipo di DPI, insorgenza di patologie) che ne possono modificare l’esito (e quindi il giudizio sulla possibilità o meno di utilizzare i DPI), il lavoratore ha la facoltà di richiedere specifica visita di sorveglianza sanitaria, relativa alla sua incompatibilità fisica con i DPI, ai sensi dell’articolo 41, comma 1, lettera a) del Decreto:

La sorveglianza sanitaria è effettuata dal medico competente qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi lavorativi”.

E’ evidente che una incompatibilità per motivi di salute all’utilizzo di un DPI da parte di un lavoratore è sicuramente “correlata ai rischi lavorativi”.

 

CONCLUSIONI

 

In conclusione:

  • i rischi aggiuntivi derivanti dalla necessità di utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori, devono essere valutati dal datore di lavoro, anche in funzione delle possibili caratteristiche o patologie di ogni singolo lavoratore;
  • il datore di lavoro deve comunicare il tipo e l’entità di tali rischi al medico competente, al fine di potergli permettere di eseguire la sorveglianza sanitaria per esprimere il giudizio di idoneità alla mansione, anche relativamente alla necessità di utilizzo dei DPI;
  • il medico competente deve esprimere a seguito di visita medica e, se necessario, di accertamenti specialistici, il giudizio sulla idoneità o meno all’utilizzo dei DPI necessari allo svolgimento della mansione lavorativa da parte del singolo lavoratore e, se necessario, specificare prescrizioni in merito sul DPI più adeguato al lavoratore;
  • la visita medica e, se necessario, gli accertamenti specialistici sono a totale carico dell’azienda;
  • se la prescrizione impartita dal medico competente, comporta la necessità di acquisto di specifici DPI, adeguati alle caratteristiche o allo stato di salute del lavoratore, l’onere dell’acquisto è a totale carico dell’azienda;
  • nel caso in particolare quindi, visita medica, accertamenti diagnostici e specialistici per definire l’idoneità o meno all’utilizzo di un DPI sono a totale carico dell’azienda;
  • nel caso in particolare poi, l’azienda non dovrà farsi carico del costo solo del DPI “base”, ma anche della differenza tra il costo del DPI prescritto dal medico e quello “base”.

 

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THYSSEN-KRUPP: LA CASSAZIONE CONFERMA LE CONDANNE PER I SEI IMPUTATI

 

17 maggio 2016

di Rolando Dubini, avvocato in Milano

 

Si spalancano le porte del carcere per datori di lavori, dirigenti, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il tragico rogo di Torino.

L’incidente, la vicenda giudiziaria, la reazione dei parenti delle vittime e dell’ex Pubblico Ministero Raffaele Guariniello.

 

La Corte di Cassazione ha confermato in via definitiva le condanne nel ricorso bis nei confronti dei sei imputati per il rogo alla Thyssen-Krupp nel quale, nel dicembre 2007, morirono 7 operai.

Le vittime del rogo sono Antonio Schiavone (il primo a morire alle 4 del mattino per le ferite riportate durante l’incidente), Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino (spirati lentamente dal 7 al 30 dicembre del 2007 per le gravissime ustioni riportate).

 

La pena più alta, 9 anni e 8 mesi, è quella inflitta all’ex amministratore delegato e datore di lavoro Harald Espenhahn. Condannati poi Daniele Moroni, responsabile investimenti antincendio dell’azienda, a 7 anni e 6 mesi; Raffaele Salerno, ex direttore dello stabilimento, a 7 anni e 2 mesi; il RSPP Cosimo Cafueri a 6 anni e 8 mesi.

Pene di 6 anni e 3 mesi per i manager Marco Pucci (responsabile commerciale e datore di lavoro, oggi responsabile delle partecipate del gruppo ILVA che si è sospeso dal proprio incarico) e Gerald Priegnitz responsabile amministrativo e datore di lavoro.

 

E’ stato così confermato il verdetto della Corte d’Assise d’Appello di Torino del 29 maggio 2015. La sentenza del maggio scorso era arrivata dopo l’intervento della Cassazione.

I giudici della Suprema Corte, dopo la prima condanna in appello, avevano rimandato a Torino gli atti e avevano chiesto di rimodulare le pene per i reati considerati.

 

Nei due gradi di processo celebrati a Torino, gli inquirenti hanno ricostruito minuziosamente i minuti dell’incidente, la sequenza di eventi che provocarono le fiamme e poi il “flash fire”, la nuvola di fuoco generata dalle particelle di olio presenti nell’aria dopo lo scoppio di un flessibile.

Un’ondata di fuoco che non lasciò scampo a Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rosario Rodinò, Rocco Marzo, Bruno Santino e Antonio Schiavone.

Al centro delle inchieste, prima, e delle sentenze, dopo, ci sono state le gravi carenze in tema di sicurezza nello stabilimento di Torino, polo che il Gruppo dell’acciaio aveva deciso di chiudere da lì a qualche mese.

 

Sono stati ritenuti responsabili di omicidio colposo, omissioni di cautele antinfortunistiche e incendio colposo aggravato.

Ora per gli italiani Pucci, Moroni, Salerno e Cafueri si apriranno le porte in carcere. Giusto il tempo necessario per il Sostituto Procuratore generale di Torino Vittorio Corsi di ricevere la sentenza dalla Cassazione e firmare il provvedimento di esecuzione, anche se pare che i quattro italiani si presenteranno spontaneamente nei commissariati di polizia o nelle caserme dei carabinieri per evitare di essere prelevati a casa.

Per i due manager tedeschi, Harald Espenhahn e Priegnitz, i tempi saranno più lunghi, ma favorevoli: l’Italia dovrà emettere un mandato di cattura europeo e poi, in base alle norme di cooperazione giudiziaria, i due tedeschi verranno incarcerati nella loro nazione, ma solo per un massimo di cinque anni, il massimo della pena prevista per l’omicidio colposo aggravato. In sostanza, la pena per l’Amministratore Delegato della Thyssen-Krupp Krupp sarà quasi dimezzata, vista la condanna a nove anni e dieci mesi.

 

Il collegio presieduto da Fausto Izzo hanno quindi respinto la richiesta del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi che in mattinata aveva chiesto di annullare la sentenza del 29 maggio 2015 per rimandare gli atti alla Corte d’Assise d’Appello di Torino affinché i giudici possano rivalutare la pena base dell’omicidio colposo aggravato e bilanciare le attenuanti.

 

LA RICOSTRUZIONE DELLA TRAGEDIA

 

Si chiude dunque con le condanne definitive una vicenda lunga 9 anni.

Nella notte a cavallo tra il 5 e il 6 dicembre 2007 otto operai al lavoro sulla linea 5 della fabbrica siderurgica Thyssen-Krupp di Torino vengono investiti da una fuoriuscita di olio bollente che prende fuoco. L’incendio si sviluppa all’altezza della linea di ricottura e decapaggio. L’intervento dei Vigili del Fuoco è immediato: i feriti vengono trasportati in ospedale, ma le loro condizioni sono gravissime. In sette non ce la fanno: il primo operaio, Antonio Schiavone, muore poche ore dopo. Tra il 7 e il 30 dicembre le altre sei vittime: Giuseppe Demasi, Angelo Laurino, Roberto Scola, Rocco Marzo, Rosario Rodinò e Bruno Santino, tra i 26 e i 54 anni. Si salva Antonio Boccuzzi, unico superstite, che ha seguito il processo accanto ai familiari delle vittime.

 

Quella notte di fine 2007 allo scoppio del rogo i sette operai insieme al collega Antonio Boccuzzi, l’unico sopravvissuto e ora deputato del PD, avevano tentato di spegnere le fiamme, ma ogni loro sforzo era stato inutile: nonostante i frequenti incendi sulla linea 5, gli estintori erano quasi vuoti, le manichette di acqua inutili, l’impianto non era adeguato perché il management sapeva che lo stabilimento sarebbe stato chiuso.

Una città di tradizione operaia che viveva già la stagione della crisi FIAT era scesa in piazza per protestare contro le morti bianche e la risposta della magistratura era stata rapida.

Dall’indagine dei Pubblici Ministeri Raffaele Guariniello, Laura Longo e Francesca Traverso emerse che quella di limitare le spese nella prevenzione era stata una scelta aziendale, definita dai giudici della corte d’assise come “sciagurata”, ma consapevole, motivo per cui avevano condannato gli imputati a pene tra i dieci anni e i sedici per omicidio volontario con dolo eventuale.

Per i colleghi della Corte d’Assise d’Appello, invece, non ci fu “dolo”, ma soltanto imprudenza, un impianto inadeguato dal punto di vista della prevenzione e protezione antincendio che non ha retto. Un’imprudenza inescusabile dei dirigenti pagata a carissimo prezzo dai lavoratori.

 

LA VICENDA GIUDIZIARIA

 

Era la seconda volta che il processo Thyssen-Krupp arrivava in Cassazione, che in precedenza aveva ordinato alla Corte d’Appello di Torino di ricalcolare il trattamento sanzionatorio.

Nel processo d’appello bis le pene erano state lievemente ridotte. In primo grado il Pubblico Ministero Raffaele Guariniello aveva contestato l’accusa di omicidio volontario con dolo eventuale e le condanne erano state molto pesanti.

In appello le pene furono mitigate, con l’esclusione del dolo, e l’ultima riduzione c’è stata dopo il primo ricorso degli imputati in Cassazione. L’ultimo verdetto di condanna ha confermato l’omicidio colposo aggravato e violazione delle norme di sicurezza. In caso di conferma della Sentenza, quattro imputati si costituiranno subito.

 

La vicenda giudiziaria era partita il 15 gennaio 2009, quando si è aperto a Torino il primo grado di giudizio, che si sarebbe prolungato fino al 15 aprile 2011, giorno della prima sentenza, arrivata dopo 100 udienze celebrate e la condanna severa inflitta a sei imputati. Tra loro l’Amministratore Delegato dell’azienda siderurgica, Harald Espenhahan, condannato in primo grado a 16 anni e mezzo di reclusione per omicidio volontario. Per i manager Thyssen-Krupp le pene erano state in primo grado di 13 anni e mezzo per omicidio e incendio colposi (con colpa cosciente) e omissione di cautele antinfortunistiche.

Le parti civili avevano avuto 13 milioni di euro su un totale di 17 milioni di risarcimento. Il 1 luglio 2008 la Thyssen-Krupp, che nel frattempo nel marzo 2008 aveva chiuso i battenti dello stabilimento torinese, ha versato la cifra alle famiglie dei 7 operai morti nel rogo per non costituirsi parte civile.

 

Secondo i giudici di primo grado, fu una “scelta sciagurata” dell’Amministratore Delegato “di azzerare” – si legge nella motivazione – “ogni scelta di prevenzione”.

Le pene erano state lievemente ridotte durante il secondo grado di giudizio, celebrato tra il 28 novembre 2012 e il 28 febbraio 2013, presso la Corte d’Assise d’Appello di Torino, presieduta da Giangiacomo Sandrelli, con la clamorosa esclusione per l’Amministratore Delegato Espenhahan, del dolo.

Dunque la Corte d’Assise d’Appello di Torino, nel 2013, aveva però attenuato le pene per tutti gli imputati riqualificando in omicidio colposo aggravato il reato contestato a Espenhahn la cui condanna venne ridotta a 10 anni. All’appello è seguito il ricorso in Cassazione presentato da Raffaele Guariniello, affiancato dai Pubblici Ministeri Laura Longo e Francesca Traverso, nonché il Procuratore Generale Ennio Tomaselli, contro la sentenza d’appello, lo stesso fanno le difese degli imputati con altre motivazioni.

Erano state poi le Sezioni unite della Cassazione ad annullare con rinvio quella sentenza, ordinando un nuovo processo di appello e il ricalcolo delle pene, al termine del quale le pene per gli imputati sono state ulteriormente ridotte con caduta dell’aggravante per il reato di omicidio colposo plurimo.

 

PER I PARENTI DELLE VITTIME, FINALMENTE GIUSTIZIA

 

“E’ una vittoria, una vittoria per noi e per tutte le vittime morte sul lavoro”. Così le mamme, le sorelle e le mogli dei sette operai morti a causa del rogo dello stabilimento Thyssen-Krupp di Torino, hanno accolto il verdetto della Cassazione. “Oggi ascoltando le richieste del procuratore Generale abbiamo pianto di rabbia”.

“Ora” – dicono tutte insieme – “possiamo andare dai nostri ragazzi al cimitero e dire che finalmente c’è stata giustizia e ci sono pene severe, anche se il nostro dolore è per sempre”.

 

PARENTI DELLE VITTIME E IMPUTATI

 

Da una parte, in aula, c’erano i familiari delle vittime, che hanno indossato le magliette con le foto dei loro cari, dall’altra alcuni degli avvocati degli imputati. Tra questi ultimi anche Marco Pucci, nominato appena quattro mesi fa direttore generale dell’ILVA per decisione dei tre commissari straordinari del gruppo siderurgico, Piero Gnudi, Enrico Laghi e Corrado Carrubba.

Nel giro di poche ore, però, i sindacati erano insorti e Pucci (che all’epoca della tragedia Thyssen-Krupp ricopriva un ruolo di primo piano in quella società siderurgica degli acciai speciali) aveva rinunciato all’incarico, con una lettera agli stessi commissari, continuando però a svolgere altri compiti dirigenziali di rilievo.

Dopo la sentenza definitiva emessa dalla Cassazione, Pucci, attuale Direttore Centrale dell’ILVA e responsabile delle partecipate, si è sospeso dalla funzione e dalla retribuzione. Lo ha comunicato lui stesso ai tre commissari.

 

Parenti delle vittime e legali degli imputati, a cinquanta metri di distanza gli uni dagli altri, hanno consumato i minuti davanti all’aula della quarta sezione penale chiusa a chiave in cui si è tenuta per quasi quattro ore la camera di consiglio. Più defilati, ma presenti al secondo piano dell’immenso palazzo della Cassazione, una decina tra carabinieri e agenti di polizia. E’ racchiusa in questa immagine l’attesa per la sentenza che ha messo la parola fine al processo per il rogo alla Thyssen-Krupp.

 

LE RICHIESTE DELLA PROCURA GENERALE E LE REAZIONI DEI PARENTI DELLE VITTIME

 

Il Sostituto Procuratore Generale della Cassazione, Paola Filippi, aveva chiesto di annullare le condanne per tutti e sei gli imputati del processo Thyssen-Krupp, rinviare di nuovo il procedimento in Corte d’Appello, per rideterminare le pene per i reati di omicidio colposo plurimo e per rivalutare il “no” alle attenuanti per quattro degli imputati, richiedendo un processo ter.

 

Una richiesta che aveva fatto infuriare i familiari delle vittime, e in aula subito era scoppiato il caos: molti familiari delle vittime hanno urlato ai giudici “venduti, bastardi, vergogna” e abbandonato l’aula della quarta Sezione Penale della Corte.

I parenti delle vittime ancora a Roma, ancora in Cassazione, dunque delusi per quella richiesta del Procuratore Generale che ritengono assurda: un nuovo processo, ancora pene ulteriormente ridotte.

 

“Le richieste della Procura sono per noi tutti un fulmine a ciel sereno e lo stesso vale per il rischio che i due imputati tedeschi, i principali responsabili del rogo alla Thyssen-Krupp, possano scontare in Germania una pena dimezzata”, ha sottolineato Antonio Boccuzzi, l’unico superstite del rogo del 2007.

Arrabbiati, tanto che quando è chiaro dove vuole andare a parare il Procuratore Generale escono dall’aula. Poi qualcuno rientra e urla piangendo: “Siete tutti morti, siete tutti morti”. La madre di Antonio Schiavone non si trattiene: “Mio figlio è bruciato vivo, spero che muoia bruciata anche la sua famiglia”, grida rivolgendosi all’ex manager dell’azienda siderurgica, Daniele Moroni.

Laura è la sorella, di “Saro”, Rosario Rodinò, morto a 26 anni. “Hanno fatto una fine bruttissima, nemmeno gli animali in un bosco. Mio fratello è al cimitero da 8 anni e mezzo, loro sono fuori e le hanno studiate tutte per pagare il meno possibile. In tutti i gradi di giudizio gli hanno tolto un pezzo”. “La richiesta del Procuratore Generale ci aveva buttato giù in un modo indescrivibile, ma fortunatamente i giudici delle Cassazione hanno fatto i giudici”, dice.

“Li ringrazio e ringrazio anche i Pubblici Ministeri di Torino Guariniello, Longo e Traverso. Va bene così, anche se noi continuiamo a ritenere molto di più attendibili le conclusioni della Sentenza di primo grado che aveva riconosciuto il dolo eventuale (escluso dai verdetti successivi) a carico dei vertici della Thyssen-Krupp”.

Poco prima della lettura del verdetto, Laura Rodinò (che nel rogo della Thyssen-Krupp ha perso il fratello) ha parlato al telefono con l’ex Pubblico Ministero Raffaele Guariniello, ora andato in pensione, che ha rassicurato lei e tutti i familiari delle vittime sul fatto che “non c’erano elementi per ribaltare le pene dal momento che le condanne dei sei imputati erano già state diminuite”. Lo ha detto la stessa Laura Rodinò al termine dell’udienza.

 

“Dovete avere fiducia nei giudici della Cassazione, ci ha detto Guariniello” – ha detto Rodinò – “e ci ha consigliato bene, ci ha detto che non c’era nessun elemento per tornare ad abbassare le pene dal momento che le condanne dei sei imputati erano già state diminuite”.

Rosina De Masi è la mamma di Giuseppe, sulla maglietta il volto del figlio, arrivata a Roma immaginando ancora una salita. “Non ce la facciamo più”, diceva nell’attesa. La conferma delle condanne non ha cancellato il dolore, ma lo ha reso più sopportabile. La sentenza della Cassazione ha scritto l’ultimo capitolo di “una vicenda che, per anni, abbiamo vissuto come un calvario senza fine ma che, come tutti speravamo, si è finalmente concluso”, spiega Rosina. “Certo, il nostro dolore non si spegnerà con questo verdetto” – prosegue – “ma almeno potrò andare sulla tomba di mio figlio e dirgli: Giuseppe, mamma ce l’ha messa tutta e, alla fine, giustizia è stata fatta. E’ la prima cosa che farò una volta tornata a Torino”.

Poi una critica al sistema giudiziario. “Dicevano che sarebbe stato un processo breve, invece è durato quasi 9 anni, dicevano che sarebbe stato un processo epocale e, vista la durata, ha rischiato di diventarlo. E’ una liberazione: non potrò essere mai più felice, ma giustizia è stata fatta”.

“Non potevano fare diversamente” – ha invece detto Laura Rodinò, sorella di Rosario, morto a soli 26 anni – “viva Guariniello. Ringrazio i Giudici di Torino”, ha aggiunto la donna. Un altro dei familiari all’uscita del palazzo mostra la maglietta con le foto delle vittime e urla al cielo: “Ce l’avete fatta ragazzi”.

All’uscita dal palazzo della Cassazione i familiari delle vittime del rogo hanno esultato mostrando le magliette con le foto degli operai. “Giustizia è stata fatta, anche se è un peccato che non gli abbiano dato il dolo” – ha esclamato Rosina De Masi, madre di Giuseppe – “ringrazio i Giudici che hanno avuto cuore”.

La fine di un incubo anche per Antonio Boccuzzi, l’unico operaio scampato alla tragedia. “Quando ho sentito la requisitoria del Procuratore Generale mi sono sentito svuotato, ma poi mi sono detto: la Sentenza non la scrive un Procuratore, ma i Giudici. E il mio ottimismo alla fine è stato premiato. Questo cielo nero un po’ si è aperto” – ha detto – “oggi abbiamo avuto tanta paura perché le parole del Procuratore Generale erano inaspettate. Ma la giustizia, quando vuole, sa dare le risposte giuste, come è avvenuto stasera. Abbiamo ottenuto quello che volevamo: un verdetto che per la prima volta in Italia manda in carcere i responsabili di morti sul lavoro. Lo considero non solo un atto di giustizia per le vittime della Thyssen-Krupp ma un segnale per il futuro. Un avvertimento per certi imprenditori senza scrupolo che sacrificano la sicurezza della propria impresa a favore del profitto”.

 

THYSSEN-KRUPP KRUPP: RISPETTIAMO LA SENTENZA, NON ACCADRA’ PIU’

 

“Prendiamo atto con rispetto del dispositivo della sentenza” si legge in una nota della Thyssen-Krupp che ore dopo la condanna definitiva da parte della Cassazione ha fatto sapere la sua posizione con una nota.

“I Tribunali italiani hanno dovuto affrontare il difficile compito di valutare penalmente il tragico incidente di Torino e le sue terribili conseguenze” recita ancora il messaggio della società che conclude ribadendo la vicinanza alle famiglie delle vittime: “Esprimiamo nuovamente il nostro cordoglio alle vittime e alle loro famiglie. Thyssen-Krupp è profondamente addolorata che in uno dei suoi stabilimenti si sia verificato un incidente così tragico. Faremo il possibile affinché tale disgrazia non accada mai più”.

 

L’EX PUBBLICO MINISTERO RAFFAELE GUARINIELLO

“Una splendida notizia”: Sono le parole con cui ha salutato la condanna definitiva l’ex Magistrato Raffaele Guariniello che, da Procuratore Aggiunto, guidò il pool che svolse le prime indagini sul caso Thyssen-Krupp. “Sono le condanne più alte mai inflitte per un incidente sul lavoro”, dice.

“Dalla notte dell’incendio sono passati nove anni. Un pezzo di vita. La lunghezza del processo non è dipesa da noi della Procura di Torino. Ma voglio sottolineare che gli avvocati non c’entrano. E’ giusto che presentino i ricorsi. Fa parte del gioco. Solo che il gioco dura troppo. Noi” – spiega – “chiudemmo le indagini in due mesi e 19 giorni. A tempo di record. Eppure il processo è andato avanti a lungo”.

“Al di là di quello che sarà l’esito mi viene da dare ragione a Matteo Renzi: lui dice che aspetta le sentenze, ma anche noi le aspettiamo”. Così Raffaele Guariniello in merito al caso Thyssen-Krupp. Da procuratore aggiunto a Torino, Guariniello chiuse le indagini sull’incendio in due mesi e 19 giorni. “Sono i processi” – commenta – “ad essere lunghi. In questo Renzi coglie un aspetto di verità”.

Poi un ultimo sassolino dalla scarpa: “Ma la Procura Generale non dovrebbe sostenere le ragioni dell’accusa? I Giudici sono andati oltre le richieste del Procuratore Generale. Ed è già capitato in un altro mio processo. Io sostengo che il Pubblico Ministero di primo grado dovrebbe essere applicato anche in appello e in Cassazione. Oggi nel caso Thyssen-Krupp è come se si fossero invertiti i ruoli. Non lo trovate imbarazzante?”.

 

IL SINDACO DI TORINO

 

Il sindaco di Torino, Pietro Fassino, ha commentato la sentenza a margine di un evento elettorale con il ministro di Grazia e Giustizia Andrea Orlando: “La sicurezza sul lavoro è parte di una più generale situazione: garantire al lavoro dignità. Il lavoro, qualunque esso sia, ha bisogno di essere riconosciuto nella sua dignità, e in primo luogo ha dignità se è sicuro. Non si deve morire per lavorare”.

 

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RIFIUTO OD OMISSIONE D’ATTI DI UFFICIO: LE DIFFERENZE

 

Da Studio Cataldi

http://www.studiocataldi.it

16 marzo 2016

 

Riporto a seguire l’articolo della newsletter dello Studio Castaldi relativa ai reati di rifiuto o omissione d’atti di ufficio.

 

Ricordo che quanto riportato nell’articolo si applica anche agli Ispettori ASL dei Servivi di prevenzione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto gli Ispettori risultano, ai sensi dell’articolo 21 della Legge 23 dicembre 1978, n.833, Ufficiali di Polizia Giudiziaria e quindi Pubblici Ufficiali.

 

Gli Ispettori ASL, ai quali è stato formalmente comunicato da un RLS o anche da un singolo lavoratore, da un sindacato o da un’associazione, un reato relativo alla mancata tutela di salute e sicurezza sul lavoro, devono intervenire obbligatoriamente ai sensi dell’articolo 55, comma 1 del Codice di Procedura Penale:

La polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale”;

al fine di impartire al datore di lavoro la prescrizione per l’adempimento dell’obbligo di tutela, secondo la procedura fissata dall’articolo 20 del D.Lgs.758/94.

 

Pertanto, anche nel caso di loro mancato intervento, a seguito di denuncia formale effettuata da RLS, lavoratori, sindacati, si configura, a seconda dei casi il reato di rifiuto od omissione di atti di uffizio, come riportato nell’articolo.

 

Marco Spezia

 

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L’articolo 328 del Codice Penale regola il sanzionamento dei reati di rifiuto e omissione di atti di ufficio, scissi in due reati distinti:

Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l’atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a milletrentadue euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa”.

 

Il primo comma dell’articolo regola, appunto, il reato di rifiuto d’atto di ufficio e ne definisce le sanzioni.

Il secondo comma invece, si occupa di definire il reato di omissione d’atto di ufficio e regolarne le sanzioni relative.

L’articolo 328 mira a sanzionare l’inerzia dei pubblici uffici, nel momento in cui essi non rispondono alle richieste effettuate dai cittadini o altri pubblici uffici. La normativa in oggetto è applicabile sia ai Pubblici Ufficiali che a ogni pubblico dipendente, che si rifiuti o ometta di esercitare le sue mansioni.

Vediamo di seguito le specifiche di ogni reato.

 

Il rifiuto d’atto di ufficio è un reato che si verifica se un Pubblico Ufficiale o un dipendente pubblico rifiuta in maniera diretta di esercitare una sua mansione, sia a seguito di un ordine di un proprio superiore, che a fronte di una situazione che richiede, per legge, un’immediata reazione.

Il reato è tale solo a fronte di un rifiuto non adeguatamente motivato. Il rifiuto d’atti di ufficio è un reato che si verifica contro gli stessi pubblici uffici.

Ad esempio, un Ufficiale di Polizia che si rifiuti di eseguire un ordine diretto di un suo superiore incorre nel reato di rifiuto d’atti di ufficio, così come un geologo che, conscio della situazione di pericolo strutturale di una particolare zona o edificio, non prenda i dovuti provvedimenti. La sanzione prevista per questo particolare reato varia da un minimo di 6 mesi sino a 2 anni di detenzione, e sono previste anche sanzioni pecuniarie fino a 1000 euro, oltre a sanzioni disciplinari sino all’interdizione completa dai pubblici uffici, in base alla gravità del fatto.

Nel caso in cui il rifiuto non sia evidente e diretto, il Tribunale provvederà a valutare le azioni e la condotta dell’imputato, per definire la presenza di reato.

 

L’omissione d’atto di ufficio si configura invece a fronte di una mancata risposta, e non a fronte di un esplicito e diretto diniego.

Questo reato è imputabile se, una volta trascorsi 30 giorni da una richiesta, non si abbia ancora ottenuto alcuna risposta, né delle giustificazioni per il ritardo. In sostanza, il silenzio è omissione.

La richiesta di cui sopra deve essere formulata sotto forma di diffida formale: se ignorata, avrà dunque luogo l’omissione. Questo reato è sia verso altri pubblici uffici che verso privati cittadini, ed è punibile con reclusione fino ad un anno e una multa non oltre i 1.032 euro, oltre a sanzioni disciplinari.

 

La denuncia di un’eventuale rifiuto od omissione d’atti di ufficio va presentata alle Forze dell’Ordine, tra cui Carabinieri, Polizia o Guardia di Finanza.

Le denunce relative al rifiuto o all’omissione d’atto di ufficio possono essere presentate direttamente anche alla Procura della Repubblica.

 

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VOUCHER LAVORO: OPPORTUNITA’ O NUOVA FRONTIERA DELLO SFRUTTAMENTO?

 

Da Studio Cataldi

http://www.studiocataldi.it

16 marzo 2016

di Dario La Marchesina

dario.lamarchesina@gmail.com

 

VOUCHER LAVORO: OPPORTUNITA’ O NUOVA FRONTIERA DELLO SFRUTTAMENTO?

GUIDA LEGALE AL CAPO VI DEL D.LGS. 81/15 CONCERNENTE IL LAVORO ACCESSORIO

 

L’attuale Esecutivo si è occupato di riformare alcuni punti nevralgici della materia del diritto del lavoro con una serie di atti normativi che rientrano nel cosiddetto Jobs Act.

Nello specifico in questa sede ci interessa il contenuto del D.Lgs. 81/15, e più precisamente il Capo VI concernente il lavoro accessorio, istituto in origine introdotto dalla legge Biagi (D.Lgs. 276/03).

 

Secondo l’articolo 48, comma 1 del D.Lgs. 81/15 per lavoro accessorio si intendono quelle prestazioni lavorative che non possono eccedere i 7.000 euro annui, con riferimento alla totalità dei committenti (imprenditori o professionisti); in precedenza la Legge 92/12 (Riforma Fornero) fissava il tetto massimo delle prestazioni di lavoro accessorio a 5.000 euro annui.

 

Tuttavia il lavoratore non può svolgere, nei confronti di ciascun singolo committente, attività per compensi superiori a 2.000 euro annui; ciò significa che una volta raggiunta tale soglia, il prestatore potrà svolgere lavoro accessorio solo presso committenti diversi rispetto al precedente.

 

Inoltre qualora il lavoratore accessorio dovesse percepire una qualche prestazione integrativa del salario o una forma di sostegno al reddito, il suo compenso annuo ha un limite totale di 3.000 euro (articolo 48, comma 2 del D.Lgs. 81/15).

 

L’articolo 49 del D.Lgs. 81/15 si occupa della disciplina del lavoro accessorio.

Il primo comma evidenzia come i committenti imprenditori o professionisti interessati a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio debbano acquistare esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati, il cui valore nominale è fissato con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Per quanto riguarda invece i committenti non imprenditori l’acquisto dei buoni può avvenire anche presso le rivendite autorizzate.

 

I voucher lavoro sono disponibili in tagli diversi: 10 euro, 20 euro, 50 euro; tuttavia quello che il lavoratore accessorio incasserà realmente sono 7,50 euro, 15 euro, 37,50 euro in quanto vengono detratti un 13% di contributi INPS, un 7% di assicurazione INAIL (copertura tragitto casa-lavoro, lavoro-casa) e un 5% sempre all’INPS per il servizio fornito.

 

Il terzo comma stabilisce che prima dell’inizio della prestazione occasionale, i committenti sono tenuti a comunicare alla Direzione Territoriale del Lavoro competente entro trenta giorni, attraverso modalità telematiche, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore e indicando anche il luogo della prestazione.

 

Infine il quarto comma evidenzia come il lavoratore accessorio percepisca il proprio compenso dal concessionario autorizzato di cui al comma 7, in seguito all’accredito dei buoni da parte del beneficiario della prestazione; occorre poi precisare che il compenso è esente da imposizioni fiscali e non influisce sullo stato di disoccupato o inoccupato del lavoratore accessorio.

 

Attualmente in Italia questa tipologia di lavoro è in aumento soprattutto nel settore secondario (industrie) ma anche nel commercio e nel turismo, secondo quanto risulta da report ufficiali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; in genere la maggior parte dei prestatori ai quali viene prospettata la soluzione dei voucher sono giovani in cerca di occupazione o che hanno già svolto un periodo di tirocinio di 6 mesi presso un certo datore, al quale spesso però non segue un rinnovo dello stesso.

 

La ragione per cui oggi i voucher lavoro vengono utilizzati così frequentemente risiede nel fatto che economicamente e giuridicamente costituiscono una soluzione molto meno vincolante per i committenti rispetto alla stipulazione dei contratti.

 

Tuttavia nonostante si tratti pur sempre di un’opportunità per coloro che necessitano di percepire un qualche compenso, dall’altra parte un eccessivo aumento nell’utilizzo di questo strumento senza adeguate limitazioni, potrebbe portare a un vero e proprio sfruttamento della forza lavoro con conseguente aumento del fenomeno del precariato, ponendo in secondo piano le fattispecie contrattuali che garantiscono maggiormente il rispetto del diritto al lavoro previsto dall’articolo 4 della nostra Costituzione.

 

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LE REGOLE VITALI PER CHI LAVORA SU TETTI E FACCIATE

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

13 maggio 2016

 

Raccolte da Suva (principale assicuratore in Svizzera nel campo dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni) le nove regole vitali per eseguire in sicurezza i lavori in quota su tetti e facciate. L’elenco delle regole, la realizzazione di accessi sicuri, il pericolo delle aperture nel tetto scoperte e la resistenza delle superfici di copertura.

 

Uno degli infortuni più presenti è sicuramente la caduta dall’alto da opere provvisionali e coperture. E di conseguenza in questi anni abbiamo cercato di presentare tutti i validi documenti, anche di non recentissima pubblicazione, che possono suggerire agli attori della sicurezza e alle aziende utili elementi di prevenzione per evitare o ridurre le cadute dall’alto.

 

Ad esempio Suva (Istituto elvetico per l’assicurazione e la prevenzione degli infortuni) ha pubblicato nel 2012 un documento, correlato alla campagna “Visione 250 vite”, dal titolo “Nove regole vitali per chi lavora su tetti e facciate”. Un documento che benché sconti alcune differenze normative in materia di sicurezza tra Svizzera e Italia, può ancora fornire utili spunti per la prevenzione.

E’ stato pubblicato anche un Vademecum che raccoglie, oltre alle nove regole, approfondimenti e informazioni su come preparare, per ciascuna regola vitale, una mini-lezione. Chiaramente l’obiettivo è quello di favorire la conoscenza e il rispetto delle regole e delle buone prassi per eseguire in sicurezza i lavori su tetti e facciate.

 

Riportiamo brevemente l’elenco delle nove regole:

  • Regola1: Realizzare accessi sicuri;
  • Regola 2: Mettere in sicurezza le zone con rischio caduta;
  • Regola 3: Impedire le cadute verso l’interno dell’edificio;
  • Regola 4: Mettere in sicurezza le aperture nel tetto;
  • Regola 5: Garantire superfici di copertura resistenti alla rottura;
  • Regola 6: Lavorare sulle facciate solo con attrezzature sicure;
  • Regola 7: Ispezionare i ponteggi;
  • Regola 8: Utilizzare correttamente le imbracature anticaduta;
  • Regola 9: Proteggersi dalle polveri di amianto.

 

Rimandando a una lettura integrale del documento, ci soffermiamo in particolare su alcuni approfondimenti correlati a tre diverse regole.

 

La prima regola sottolinea l’importanza di realizzare accessi sicuri.

Secondo il documento elvetico per tutti gli accessi ai ponteggi per facciate si impongono le seguenti regole:

  • tutti i livelli del ponteggio devono essere facilmente accessibili in condizioni di sicurezza: questo vale anche per gli accessi sul lato frontone;
  • gli accessi devono essere realizzati sotto forma di scale fisse;
  • in casi eccezionali (fino a un’altezza di caduta di 5 m) è possibile usare delle scale a pioli.

 

Inoltre le postazioni di lavoro sui tetti possono essere raggiunte mediante i seguenti accessi:

  • ponteggi per facciate;
  • corpi scala;
  • accesso dall’interno dell’edificio;
  • montacarichi per persone.

E si segnala che le scale a gradini sono più sicure delle scale a pioli e più facili da usare. Per questo, se possibile, è bene evitare di usare le scale a pioli.

 

Nella quarta regola il documento di Suva indica che le aperture nel tetto scoperte sono trappole mortali.

Bisogna dunque ricordare ai lavoratori che è necessario controllare sempre se tutte le aperture sono state messe in sicurezza come si deve.

 

Sono riportate alcune misure di sicurezza:

  • priorità all’installazione dal basso di reti di sicurezza portanti: queste reti possono essere montate prima di ogni altra cosa e offrono sicurezza in ogni fase di lavoro;
  • griglie di protezione fisse come protezione permanente per i lucernari;
  • ponteggi di ritenuta;
  • assiti di chiusura montati dal basso o dall’alto, portanti, non smontabili;
  • protezione laterale a tre elementi lungo tutto il perimetro dell’apertura.

E se il dispositivo anticaduta deve essere eccezionalmente rimosso, tutti gli addetti ai lavori devono dotarsi di un’imbracatura di sicurezza.

 

La quinta regola ricorda che è necessario lavorare solo su superfici di copertura resistenti alla rottura.

La scheda, che fa riferimento ad un Ordinanza elvetica sui lavori di costruzione, indica che è vietato lavorare su superfici di copertura non resistenti alla rottura. Si può lavorare solo se è stato accertato con sicurezza che si tratta di coperture resistenti alla rottura. Se la copertura non è totalmente resistente alla rottura, è necessario adottare adeguate misure di sicurezza.

In particolare i seguenti materiali non sono considerati resistenti alla rottura:

  • lastre ondulate in fibrocemento;
  • lucernari “Shed” o a pannelli in materiale plastico (ad esempio policarbonato);
  • lucernari a cupola in materiale plastico (ad esempio policarbonato);
  • pannelli in fibra di legno e pannelli in legno-cemento usati spesso nella sottocopertura del tetto.

 

Si ricordano, infine, anche le misure antisfondamento che possono essere applicate, ad esempio:

  • montaggio di reti di sicurezza al di sotto della copertura;
  • realizzazione di un piano di calpestio portante sulla superficie del tetto con una protezione laterale totale;
  • passerelle portanti con parapetto su entrambi i lati.

 

Il documento di Suva “Nove regole vitali per chi lavora su tetti e facciate – Vademecum” edizione maggio 2012 è scaricabile all’indirizzo:

http://www.puntosicuro.it/_resources/files/Nove%20regole%20vitali%20per%20chi%20lavora%20su%20tetti%20e%20facciate.pdf

 

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SUL PRINCIPIO DELLA MASSIMA SICUREZZA TECNOLOGICA FATTIBILE

 

Da: PuntoSicuro

http://www.puntosicuro.it

16 maggio 2016

di Gerardo Porreca

 

Se lo sviluppo delle conoscenze porta all’individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza è possibile pretendere che l’imprenditore proceda a una sostituzione di quelle precedentemente adottate.

 

Torna la Corte di Cassazione in questa Sentenza a occuparsi del principio della migliore tecnologia fattibile in base al quale l’imprenditore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori dipendenti, deve procedere a una sostituzione delle tecnologie precedentemente adottate con quelle più innovative.

Non può però pretendersi, ha aggiunto la Suprema Corte, che lo stesso proceda a una sostituzione immediata delle tecniche precedentemente adottate con quelle più innovative, dovendosi pur sempre procedere a una complessiva valutazione dei tempi, delle modalità e dei costi dell’innovazione purché ovviamente i sistemi già adottati siano comunque idonei ad assicurare un livello elevato di sicurezza.

Nel caso di cui alla Sentenza, la Corte di Cassazione ha confermata la condanna inflitta dai precedenti gradi di giudizio a un amministratore unico di una società perché al momento dell’evento infortunistico occorso a un lavoratore dipendente era disponibile un sistema di sicurezza, rispetto a quello già utilizzato, più idoneo a prevenire la situazione di pericolo che ha portato all’infortunio, sistema che il datore di lavoro avrebbe quindi dovuto adottare per la tutela della sicurezza del lavoratore.

 

La Corte di Appello ha confermata la Sentenza di condanna emessa dal Tribunale nei confronti dell’amministratore unico di una società per il delitto previsto e punito dall’ articolo 589, primo, secondo e terzo comma del Codice Penale, per avere per colpa specifica, consistita nella violazione della disciplina antinfortunistica, cagionato l’esplosione di un compressore a causa della quale un operaio dipendente della stessa società, che stava provvedendo a operazioni di carico delle autocisterne aziendali con GPL, ha riportato lesioni personali che lo hanno portato alla morte e un altro dipendente della stessa società ha riportato lesioni personali guarite oltre il quarantesimo giorno, con indebolimento permanente dell’organo dell’udito, nonché del reato previsto e punito dal combinato disposto degli articoli 4, comma 5, lettera h), 3, comma q, lettera b), 89, comma 3, lettera a) del D.Lgs. 626/94, per avere omesso di adottare le misure di prevenzione essenziali per garantire la sicurezza dei lavoratori e più precisamente per non avere aggiornato le misure preventive in relazione al grado di evoluzione delle tecnica della prevenzione e della protezione, non avendo provveduto alla predisposizione di dispositivi per evitare l’ingresso della fase liquida all’interno del compressore che così esplodeva cagionando gli eventi citati.

L’imputato è stato, pertanto, dichiarato responsabile del reato ascrittogli e, concessegli le circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate, veniva condannato alla pena di mesi 6 di reclusione oltre al pagamento delle spese processuali con pena sospesa, nonché al risarcimento del danno in favore delle parti civili, da liquidarsi in separata sede, con una provvisionale immediatamente esecutiva, pari ad 50.000 euro, per ciascuna parte.

Avverso il provvedimento della Corte di Appello l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia adducendo diverse motivazioni.

Lo stesso ha fatto rilevare che la sentenza impugnata aveva dichiarata la sua responsabilità per aver omesso di adottare le necessarie misure di prevenzione e per non aver aggiornato le misure preventive, mediante l’adozione di dispositivi atti ad evitare l’ingresso della fase liquida all’interno del compressore.

Sarebbe stata più precisamente valutata negativamente per l’imputato l’omessa adozione di un meccanismo di sicurezza chiamato “barilotto trappola”, utilizzato in altre aziende, come accertato dalla ASL nel corso delle indagini e il cui uso avrebbe impedito l’accaduto.

L’affermazione della Corte di Appello sull’obbligatorietà di munire il compressore del GPL del citato dispositivo di sicurezza “barilotto trappola” sarebbe stata, secondo il ricorrente, priva di qualsiasi valore scientifico e sarebbe derivata unicamente da una ricerca empirica condotta dalla ASL, che ne avrebbe appurato l’uso in altre aziende.

 

Il ricorrente ha richiamato la Sentenza della Corte di Cassazione Sezione IV n. 41944 del 19/10/06 riferita alla massima sicurezza tecnologica esigibile dal datore di lavoro.

L’esatta applicazione delle prescrizioni tecniche non esimerebbe il datore di lavoro da responsabilità laddove l’evoluzione tecnologica le abbia di fatto superate.

Nel caso di specie, però, ha sostenuto l’imputato, il compressore in uso era perfettamente funzionante, così come il dispositivo di sicurezza, sistema della stessa natura del “barilotto trappola”, per cui nessun addebito sarebbe stato configurabile a suo carico in quanto il macchinario era munito di un sistema di sicurezza del tutto idoneo.

Non poteva venirgli contestato di non aver adottato un sistema di sicurezza diverso, ma del tutto analogo nei fini a quello di cui era effettivamente munito il macchinario oggetto dell’incidente.

Il ricorrente ha aggiunto, inoltre, che il comportamento del lavoratore, anche qualora non potesse essere ritenuto abnorme e tale da interrompere il nesso di causalità e da porsi come causa sufficiente a determinare l’evento, sarebbe stato nel caso in esame esorbitante e quindi assolutamente imprevedibile per il datore di lavoro.

 

Secondo poi quanto sostenuto dalle parti civili è risultato indubbio nel caso in esame che il datore di lavoro, sebbene in possesso delle certificazioni di regolarità, avrebbe dovuto informarsi dei sistemi di sicurezza esistenti sul mercato e adeguare il proprio impianto con una spesa estremamente contenuta e ancora che l’applicazione del barilotto avrebbe certamente impedito l’accaduto.

La condotta del lavoratore, altresì, non poteva essere considerata abnorme e tale da esonerare il datore di lavoro da responsabilità penali.

 

La Corte di Cassazione ha ritenute infondate le motivazioni del ricorso che è stato pertanto rigettato. La stessa ha messo in evidenza che é vero che il compressore era dotato di un sistema di sicurezza funzionante, ma è vero anche che dalle dichiarazioni rese dai periti era emerso chiaramente che lo stesso non era sufficientemente idoneo per cui il Tribunale prima e poi Corte territoriale avevano maturato il convincimento secondo il quale la presenza del “barilotto trappola” avrebbe impedito la causazione dell’infortunio.

 

A proposito della “massima sicurezza tecnologica” esigibile dal datore di lavoro, la Corte di Cassazione ha ribadito che, in materia di infortuni sul lavoro, è onere dell’imprenditore adottare nell’impresa tutti i più moderni strumenti che offre la tecnologia per garantire la sicurezza dei lavoratori e però anche che “qualora la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze portino alla individuazione di tecnologie più idonee a garantire la sicurezza, non è possibile pretendere che l’imprenditore proceda a un’immediata sostituzione delle tecniche precedentemente adottate con quelle più recenti e innovative, dovendosi pur sempre procedere a una complessiva valutazione sui tempi, modalità e costi dell’innovazione, purché, ovviamente, i sistemi già adottati siano comunque idonei a garantire un livello elevato di sicurezza”.

 

Con riferimento però al caso in esame la Corte territoriale aveva posto in evidenza che il sistema di sicurezza costituito dal così detto “barilotto trappola” non costituiva una novità, essendo in uso in aziende analoghe secondo il perito e almeno dagli anni 1990 secondo uno dei testi dedotti dalla parte civile, e quindi avrebbe potuto essere utilizzato.

Il datore di lavoro in definitiva, sebbene in possesso delle certificazioni di regolarità dell’impianto, era tenuto ad aggiornarsi circa i sistemi di sicurezza esistenti sul mercato e ad adeguare l’impianto stesso con una spesa tra l’altro estremamente contenuta.

 

In merito, infine, alla tesi sostenuta dal ricorrente della interruzione del nesso di causalità tra l’accertata carenza del sistema di sicurezza e la morte del lavoratore, dovendo la stessa attribuirsi al comportamento abnorme dei lavoratori ed essendo l’evento stesso imprevedibile e inevitabile, la Corte di Cassazione ha ribadito quanto più volte sostenuto e cioè che il comportamento negligente del lavoratore infortunato che abbia dato occasione ad un evento, quando questo sia da ricondurre comunque all’insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare proprio il rischio derivante dal richiamato comportamento imprudente, non vale a escludere la responsabilità del datore di lavoro.

 

La Sentenza n. 3616 del 27 gennaio 2016 della Corte di Cassazione Penale Sezione IV è consultabile all’indirizzo:

http://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=14620:cassazione-penale-sez-4-27-gennaio-2016-n-3616-esplosione-di-un-compressore-durante-le-operazioni-di-carico-delle-autocisterne-aziendali-con-gpl-massima-sicurezza-tecnologica-esigibile-dal-datore-di-lavoro&catid=17:cassazione-penale&Itemid=60

 

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